La residenza del minore
La scelta della residenza abituale del minore, intesa come luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei suoi affetti e interessi, deve essere stabilita dai genitori <di comune accordo> (art. 316, comma I cod. civ.).
Questo principio vale anche quando la coppia genitoriale sia separata, rientrando la scelta della residenza abituale del minore tra quelle c.d. di maggior importanza per la vita dei figli. Questo richiede l’accordo tra i genitori (art. 337.ter, comma III cod. civ.), anche in ipotesi di affido monogenitoriale (art. 337-ter, comma III cod. civ.).
In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al Giudice, che dovrà valutare e decidere tenendo conto del preminente interesse del bambino ad una crescita armonica e sana, in cui sia garantita la bigenitorialità. Questa è intesa come diritto del minore a conservare relazioni significative e regolari con entrambi i genitori.
Se il genitore collocatario della prole ha necessità di trasferirsi in altro luogo con i figli dovrà, in difetto di accordo con l’altro genitore, rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione. Infatti, non può agire unilateralmente e neppure quando le esigenze di trasferimento siano legate ad impegni di lavoro.
Qualche esempio di trasferimento del minore
La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 12282 del 7 maggio 2024, ha negato il diritto al trasferimento dei minori, richiesto dalla madre collocataria per motivi di lavoro. Ha infatti affermato che il trasferimento dei figli in località troppo distante da quella di residenza del padre (nella fattispecie, da Napoli a Pordenone: 800 Km), se di ostacolo alla frequentazione con l’altro genitore, “non può non essere lesivo del diritto alla bigenitorialità”.
Di diverso avviso, invece, il Tribunale di Firenze, che con sentenza n. 1710 pubblicata il 29 maggio 2024, ha autorizzato il trasferimento di una bambina con la madre, dalla Toscana alla Svizzera italiana. In questo caso il Tribunale ha privilegiato la necessità di mantenere fermo il collocamento principale della minore presso la madre, anche a fronte del trasferimento di questa in altro Stato. Inoltre, ha regolamentato il diritto di visita del padre in modo da garantire alla bambina il suo diritto a mantenere un legame significativo e costante con l’altro genitore e con la famiglia paterna.
In questi casi, al giudice è sempre affidata una decisione molto complessa, che presuppone il bilanciamento tra il diritto al lavoro del genitore collocatario – di rango costituzionale (art. 16 Cost.) – e il diritto del minore ad una sana crescita e ad un armonioso sviluppo della sua personalità. Inoltre, il minore ha diritto a conservare, anche in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati e adeguati rapporti con entrambi i genitori.
Di fronte a casi così complessi, è di fondamentale importanza rivolgersi ad Avvocati esperti nel diritto delle relazioni familiari, competenti nel padroneggiare la materia e costantemente aggiornati sulle ultime pronunce giurisprudenziali, che orientano il giudice nella sua decisione.