Il nuovo “separorzio”

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Non è uno scherzo: da oggi è possibile, nel nostro ordinamento giuridico, ottenere il “separorzio”, ovvero richiedere insieme, con un unico ricorso, la pronuncia della separazione personale e, contestualmente, anche il divorzio.Lo ha previsto il legislatore della riforma Cartabia all’art. 473 bis. 49 cpc e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha chiarito che è possibile proporre le domande di separazione e divorzio in cumulo anche nelle procedure a domanda congiunta, vale a dire in quelle che nascono sull’accordo delle parti.

Questo non significa che sia possibile richiedere direttamente il divorzio, come invece lo è in molte legislazioni dell’Europa. Infatti, dovrà sempre trascorrere un tempo minimo, non inferiore ai 6 mesi, tra la separazione e la pronuncia dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà dunque procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che avrà pronunciato la separazione. Tuttavia, il vantaggio, per le parti, è di poter concludere validamente accordi destinati a regolare il futuro assetto della famiglia e a sopravvivere anche dopo la cessazione del vincolo matrimoniale. Questo avviene in nome di quell’autonomia negoziale che le nuove famiglie da tempo rivendicano.

Un’altra barriera è stata così abbattuta, ma la sovranità dell’autonomia negoziale della famiglia resta un obiettivo ancora imperfetto.