Personalizza le preferenze di consenso

Utilizziamo i cookie per aiutarti a navigare in maniera efficiente e a svolgere determinate funzioni. Troverai informazioni dettagliate su tutti i cookie sotto ogni categoria di consensi sottostanti. I cookie categorizzatati come “Necessari” vengono memorizzati sul tuo browser in quanto essenziali per consentire le funzionalità di base del sito.... 

Sempre attivi

I cookie necessari sono fondamentali per le funzioni di base del sito Web e il sito Web non funzionerà nel modo previsto senza di essi. Questi cookie non memorizzano dati identificativi personali.

Nessun cookie da visualizzare.

I cookie funzionali aiutano a svolgere determinate funzionalità come la condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di feedback e altre funzionalità di terze parti.

Nessun cookie da visualizzare.

I cookie analitici vengono utilizzati per comprendere come i visitatori interagiscono con il sito Web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche di numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di traffico, ecc.

Nessun cookie da visualizzare.

I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazione chiave del sito Web che aiutano a fornire ai visitatori un'esperienza utente migliore.

Nessun cookie da visualizzare.

I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia della campagna pubblicitaria.

Nessun cookie da visualizzare.

Il nuovo “separorzio”

separorzio

Non è uno scherzo: da oggi è possibile, nel nostro ordinamento giuridico, ottenere il “separorzio”, ovvero richiedere insieme, con un unico ricorso, la pronuncia della separazione personale e, contestualmente, anche il divorzio.Lo ha previsto il legislatore della riforma Cartabia all’art. 473 bis. 49 cpc e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha chiarito che è possibile proporre le domande di separazione e divorzio in cumulo anche nelle procedure a domanda congiunta, vale a dire in quelle che nascono sull’accordo delle parti.

Questo non significa che sia possibile richiedere direttamente il divorzio, come invece lo è in molte legislazioni dell’Europa. Infatti, dovrà sempre trascorrere un tempo minimo, non inferiore ai 6 mesi, tra la separazione e la pronuncia dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà dunque procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza che avrà pronunciato la separazione. Tuttavia, il vantaggio, per le parti, è di poter concludere validamente accordi destinati a regolare il futuro assetto della famiglia e a sopravvivere anche dopo la cessazione del vincolo matrimoniale. Questo avviene in nome di quell’autonomia negoziale che le nuove famiglie da tempo rivendicano.

Un’altra barriera è stata così abbattuta, ma la sovranità dell’autonomia negoziale della famiglia resta un obiettivo ancora imperfetto.